Antonina dal 1890

REGOLAMENTO D'ACQUISTO

Art. 1. - Antonina dal 1890 S.r.l., casa d'Aste in Roma, detta anche affidataria, opera in qualità di mandataria dei proprietari, detti affidanti; pertanto non si assume alcuna responsabilità oltre quelle precisate nei regolamenti di acquisto e di vendita.

Art. 2. - I regolamenti di acquisto e di vendita sono stampati nel catalogo, esposti nella sede dell'Antonina dal 1890 S.r.l. e pubblicati sul sito internet per una attenta e preventiva consultazione.

Art. 3. - La preventiva registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di vendita mediante asta. L'acquirente del lotto messo all'asta è detto anche aggiudicatario.

Art. 4. - La vendita si fa al maggior offerente; il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro per contanti (fino a Euro 1.000), per assegno circolare o a mezzo di carta di credito/bancomat con addebito delle relative commissioni; è ammesso l'assegno bancario di conto corrente a persone conosciute ed accreditate; l'assegnazione e, quindi, la proprietà del lotto, sarà definitiva al buon fine dell'incasso. La vendita non può iniziare se non vi sono almeno quindici concorrenti nella sala o collegati al telefono o depositanti offerte scritte.

Art. 5. - L'esposizione che precede ogni vendita viene fatta allo scopo di far bene esaminare lo stato e la qualità dei lotti che andranno all'asta. L'Antonina dal 1890 S.r.l. non è responsabile della natura e della provenienza degli oggetti posti in vendita, responsabilità che grava unicamente sull'affidante; in generale l'Antonina dal 1890 S.r.l. è esonerata da qualunque tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa, che grava esclusivamente in capo all'affidante. Per tale ragione l'Antonina dal 1890 S.r.l. invita le persone interessate all'acquisto a richiedere il parere di terzi esperti che possono visionare i lotti esposti.
L'Antonina dal 1890 S.r.l. fornirà informazioni sui lotti solo se espressamente incaricata di effettuare valutazioni e stime formali in forma scritta assumendosi, solo in tal caso, le conseguenti responsabilità in ordine alla natura del lotto.
Dopo il ritiro del lotto, non è possibile manifestare alcuna contestazione per qualsivoglia motivo. Il prezzo di stima per ogni singolo lotto è stabilito dal mandante facendo anche riferimento alle valutazioni di mercato estratte da banditure similari rilevate dalla mandataria; il mandante si assume tutte le responsabilità di fronte alla legge circa la natura e la provenienza degli oggetti posti in vendita. Ricevuta un'offerta per il prezzo minimo di stima l'oggetto si intende ben venduto. Eventuali omissioni ed inesattezze riportati in catalogo, possono essere contestate esclusivamente in sede di esposizione.
In particolare l'autenticità di un lotto è garantita esclusivamente dall'affidante e/o dall'asseverazione dell'esperto qualificato scelto dall'affidante stesso.
Per le opere di valore insufficiente a richiedere una specifica autenticazione, la stima dichiarata vale per un'offerta vista e accettata, prescindendo dall'autenticità della firma o della attribuzione proposta dall'affidante.

Art. 6. - Il partecipante all'asta, compilando e firmando il modulo di registrazione e di attribuzione della paletta numerata o partecipando a distanza (a mezzo telefono e/o offerta scritta), s'impegna ad accettare il presente regolamento d'acquisto.

Art. 7. - L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere ad Antonina dal 1890 S.r.l., oltre il prezzo di aggiudicazione, una commissione pari al 23% (ventitre per cento) sul prezzo di aggiudicazione (comprensiva dell'IVA prevista dalla normativa vigente). è facoltà di Antonina dal 1890 s.r.l. domandare all'aggiudicatario una parte del prezzo al momento dell'aggiudicazione a titolo di caparra.

Art. 8. - L'aggiudicazione si intende perfezionata ed il ritiro è consentito con il pagamento di quanto dovuto, che deve avvenire entro cinque giorni dell'aggiudicazione; trascorso detto termine l'affidataria potrà assegnare il lotto ad altri, fermo restando il diritto di esecuzione coattiva del mancato acquisto. L'aggiudicatario prende atto che il lotto messo in vendita è protetto da garanzia assicurativa per danni in genere, furto compreso. In caso di sinistro, pertanto, l'Antonina dal 1890 S.r.l. provvederà ad effettuare regolare denuncia alla compagnia assicurativa che emetterà il risarcimento a favore del proprietario del bene (affidante o aggiudicatario) al momento. Detto importo vale come risarcimento esaustivo del danno subito.

Art. 9. - L'aggiudicatario acconsente, a favore dell'Antonina dal 1890 S.r.l., all'utilizzo dell'immagine fotografica del lotto posto in vendita.
Nulla pertanto potrà richiedere nel caso di uso su cataloghi, pubblicazioni, depliant, poster, pubblicità e simili dell'immagine fotografica, in qualsiasi modo e da chiunque riprodotta.

Art. 10. - In caso di inadempienza (mancato ritiro) da parte degli acquirenti, l'affidataria è autorizzata a rimettere in vendita l'oggetto; eventuali danni avanzati dall'affidante, per il suddetto mancato ritiro, possono essere dall'affidante imputati esclusivamente all'aggiudicatario inadempiente. In caso di mancato ritiro, come in caso di prolungata giacenza oltre i cinque giorni successivi alla banditura, l'affidataria ha facoltà di richiedere un compenso per il magazzinaggio al proprietario del lotto, affidante e/o aggiudicatario. Le tariffe per il magazzinaggio sono stabilite con la formula "stima in migliaia di euro moltiplicato l'ingombro in metri cubi" al giorno (esempio: nel caso un lotto sia stimato Euro 5.000 e ingombri 1,2 metri cubi, pagherebbe un deposito pari a 5x1,2 = Euro 6 al giorno; stima Euro 3.400, ingombro 0,850 metri cubi: 3,4 x 0,850 = Euro 2,9 al giorno); l'ingombro di un quadro è dato dalla sua superficie (esempio di un quadro che ha superficie di cm 35x50=1,750mq e stima Euro 2.500; moltiplicando 1,75 per 2,5, il deposito da pagare ammonta a Euro 4,4 al giorno; per i quadri di oltre 2mq e per quelli in condizioni delicate (specificate nella nota di deposito), l'ingombro per il calcolo del costo di magazzinaggio s'intende aumentato del 50%; il volume di un qualsiasi oggetto è calcolato moltiplicando i tre lati (altezza, larghezza, profondità, aumentati di dieci centimetri).
Nel caso di gioielli e/o argenti la tariffa per il magazzinaggio è stabilita all'1%/mese (uno per cento) calcolato sul valore di stima. Se il valore di stima del bene lasciato in magazzino non fosse più capiente rispetto al costo del magazzinaggio, l'Antonina dal 1890 S.r.l. provvederà a venderlo al miglior offerente.

Art. 11. - Il Banditore può variare nell'asta l'ordine previsto dal catalogo ed ha facoltà di riunire e dividere i diversi lotti. Sorgendo contestazioni circa l'aggiudicazione di un oggetto, il Banditore ha facoltà di ripetere l'incanto sulla base dell'offerta precedentemente fatta.

Art. 12. - Per gli oggetti notificati dallo Stato (per notificato si intende quanto contemplato dagli articoli 5-6 della legge 20.6.1906 e 56 e seguenti del regolamento 30 Giugno 1913, relativo alla legge suddetta) gli acquirenti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni vigenti emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle quali potranno prendere visione presso la sede di Antonina dal 1890 S.r.l.

Art. 13. - Il trasporto degli oggetti acquistati viene effettuato a cura e spese degli acquirenti.

Art. 14. - Per ogni eventuale contestazione e controversia è competente esclusivo il Foro di Roma, previo tentativo di conciliazione e/o di mediazione.

Art. 15. - L'aggiudicatario dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n 196 alla trasmissione dei propri dati personali dichiarando di aver ricevuto le informazioni di cui all'Art. 13 del D.Lgs. stesso.

Art. 16. - Si prende atto che con Dlgs n. 34 del 25.02.2008 Art. 11 le opere di arti figurative realizzate da autori contemporanei sono soggette, al momento della vendita, al versamento del "diritto di seguito", cioè del diritto spettante agli autori in occasione delle vendite successive alla prima. Detto diritto è a carico dell'affidante.
Il diritto è calcolato, sul prezzo di aggiudicazione, al 4% per importi compresi tra Euro 3.000,00 ed Euro 50.000,00; al 3% sul prezzo di aggiudicazione per importi compresi tra Euro 50.000,01 ed Euro 200.000,00. Sono soggette al "diritto di seguito" le opere vendute in vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte.

Art. 17. - L'aggiudicatario ha consultato le condizioni di acquisto fin qui riportate, approvandole specificatamente in ogni parte e nel loro insieme.


Esportazione dall'Italia dei lotti acquistati

L'esportazione di Beni Culturali al di fuori del territorio della Repubblica italiana è assoggettata alla disciplina prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L'esportazione di Beni Culturali al di fuori del territorio dell'Unione Europea è altresì assoggettata alla disciplina prevista dal Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre l992, come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001. I Beni Culturali aventi più di 50 anni necessitano di una Licenza di Esportazione per essere esportati al di fuori dell'Italia. L'acquirente è responsabile per l'ottenimento di tale licenza. Antonina dal 1890 S.r.l. non risponde per quanto concerne tali permessi, nè può garantire il rilascio dei medesimi. Il pagamento degli acquisti dovrà essere comunque effettuato nei termini stabiliti e la negazione di un permesso di esportazione non può essere addotta come motivo di cancellazione dell'acquisto e tantomeno giustificare il mancato pagamento del lotto in oggetto. Le offerte non verranno accettate se non sotto le Condizioni sopra descritte. Tutte le opere in esportazione sono soggette alle norme vigenti in materia, nonchè alle relative imposte e norme valutarie.
In riferimento alle norme contenute nel DPR 633, si informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal territorio comunitario e ottenere il rimborso dell'IVA, è necessario rispettare le seguenti procedure: - completare le pratiche doganali e il trasporto fuori da territorio U.E. entro tre mesi a partire dalla data di fatturazione; - far pervenire entro il mese successivo ai suddetti tre mesi la bolla doganale originale direttamente a Antonina dal 1890 S.r.l.. Il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di fatturazione, potrebbe essere sospeso per il tempo necessario ad ottenere il certificato di esportazione.